Statuto
Statuto del Centro Interdipartimentale per la diffusione delle scienze umane e sociali e per la costruzione di capitale umano (CISUS)
Art. 1 Istituzione
Presso l'UniversitaÌ degli studi di Salerno èÌ costituito il Centro Interdipartimentale per la diffusione delle scienze umane e sociali e per la costruzione di capitale umano nel seguito denominato come Centro CISUS.
Al CISUS aderiscono:
- il Dipartimento di Sociologia e scienza della politica (DISSP)
- Il Dipartimento di scienze economiche e statistiche (DISES)
- il Dipartimento di scienze storiche e sociali (DIPSSS)
Art. 2 Finalità
Il centro CISUS ha come finalità la progettazione, la produzione e la comunicazione di prodotti volti a trasmettere i risultati della ricerca scientifica dell'area delle scienze umano-sociali, di livello base o avanzato, alla società nelle sue diverse componenti. A tal fine esso promuove:
- Studi ed iniziative di ricerca su temi e aspetti della divulgazione scientifica, della formazione aperta, della formazione continua, della formazione in rete relativamente alle aree culturali umanosociali
- la progettazione e la diffusione di prodotti didattici multimediali o tradizionali rivolta a utenze varie
- progetti formativi che utilizzano metodologie tradizionali o di formazione a distanza rivolti a categorie specifiche (enti locali, soggetti svantaggiati etc..)
- la partecipazione a progetti di ricerca nazionali, europei ed internazionali sui temi della divulgazione scientifica, della formazione aperta, della formazione continua, della formazione in rete
- Attività di sperimentazione di strumenti didattici di supporto ai corsi delle aree didattiche interessate dell'Università di Salerno
Art. 3 Personale del Centro - Personale docente e ricercatore
Possono afferire al Centro:
- i Dipartimenti dell'Università degli Studi di Salerno
- i professori di ruolo, i ricercatori appartenenti ai dipartimenti dell'Università di Salerno che hanno dato vita al centro e che facciano richiesta di ammissione al Centro
- i professori di ruolo ed i ricercatori appartenenti a dipartimenti dell'Università di Salerno che siano interessati alle attività del Centro e ne condividano i criteri ispiratori e le finalità, previa richiesta di ammissione al centro corredata di curriculum scientifico e parere favorevole del Direttore e del Comitato Direttivo
- gli iscritti al dottorato di ricerca e gli assegnisti di ricerca dei dipartimenti costituenti il centro, previa richiesta di ammissione al Centro corredata di curriculum scientifico e parere favorevole del Direttore e del Comitato Direttivo
Nello svolgimento delle sue attività il Centro può avvalersi anche della collaborazione di docenti e ricercatori di altre università o strutture di ricerca italiane o straniere.
All'atto della costituzione del Centro il Consiglio si compone dei docenti e dei ricercatori afferenti ai dipartimenti costituenti di cui all'articolo 1 che abbiano aderito.
Art. 4 Personale del Centro - Personale tecnico amministrativo
Per l'adempimento dei propri fini istituzionali il Centro si avvale del personale tecnico amministrativo ad esso messo a disposizione dai Dipartimenti concorrenti. Il Segretario amministrativo del Centro è il Segretario amministrativo del Dipartimento di Sociologia e scienza della politica.
Art. 5 Sede del Centro
Il Centro ha sede nella stanza 2062 dell'area di Sociologia dell'Università degli Studi di Salerno
Art.6 Organi del Centro
Gli organi del Centro CISUS sono:
- Il Direttore
- Il Comitato Direttivo
- Il Consiglio
Art.7 Il Direttore
Il Direttore ha la rappresentanza del Centro, ne promuove l'attività e vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; presiede e convoca il Comitato direttivo ed il Consiglio del Centro, tiene i rapporti con gli organismi accademici ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono assegnate dalle leggi, dagli statuti e dai regolamenti.
Il direttore è eletto dal Consiglio tra i docenti di ruolo dei dipartimenti concorrenti afferenti al Centro ed è nominato con decreto del Rettore; il Direttore resta in carica per tre anni accademici ed è rieleggibile. Al termine del mandato e nei casi in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte del Centro o sia impedito per un periodo superiore a sei mesi, il Decano provvederà ad indire le elezioni per la designazione del nuovo Direttore.
Il Direttore rappresenta il Centro, ne promuove le attività, convoca le riunioni del Comitato Direttivo e del Consiglio e le presiede, tiene i rapporti con gli organismi accademici..
In particolare il Direttore:
- predispone le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale tecnico e amministrativo per lo svolgimento delle attività del Centro
- coordina le attivitaÌ del Centro ed attua le delibere del Comitato Direttivo
- predispone il piano annuale delle attivitaÌ del Centro ed il relativo prospetto di previsione di entrata e di spesa e lo sottopone all'approvazione del Comitato Direttivo;
- sottopone all'approvazione del Comitato Direttivo il Consuntivo annuale;
- predispone la relazione annuale sull'attività del Centro da inviare al Rettore.
- dispone, compatibilmente con le risorse finanziarie e fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nell'ambito dei fondi a loro specificamente assegnati, per l'ordine di strumenti, lavori, materiale libri e quanto altro serve per il buon funzionamento del Centro
- autorizza le missioni dei componenti del Centro sulla base dei Regolamenti universitari
Art.8 Il Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo eÌ l'organo di indirizzo, di programmazione del Centro.
Il Comitato Direttivo èÌ costituito dal Direttore del Centro e da quattro componenti, uno per ciascuno dei tre dipartimenti afferenti al Centro, eletto dai docenti del Dipartimento afferenti al Centro e dal Segretario Amministrativo.
Nel caso al centro aderiscano successivamente altri Dipartimenti il numero dei componenti sarà comunque pari a quello dei Dipartimenti concorrenti.
In particolare il Comitato Direttivo:
- detta i criteri generali per l'attuazione delle finalitaÌ del Centro
- programma le iniziative e le attività del Centro
- valuta ed approva le proposte di convenzione ed i contratti proposti al Centro
- approva le richieste di nuova ammissione al Centro
Art.9 Il Consiglio
Il Consiglio è costituito da tutto il personale docente, ricercatore ed altro di cui all'art.3 che faccia richiesta di adesione al Centro. Il Consiglio è convocato almeno due volte l'anno dal Direttore del Centro
Il Consiglio, in particolare:
- approva il programma annuale delle attivitaÌ del Centro
- approva il piano annuale delle entrate e delle spese e il consuntivo annuale del Centro;
- elegge il Direttore del Centro. Ha diritto di voto tutto il personale di ruolo afferente al Centro.
Art. 10 Durata e funzionamento degli Organi
I mandati di tutti gli Organi del Centro di cui ai precedenti articoli hanno durata di tre anni solari. Il Direttore e gli altri membri del Comitato Direttivo non possono durare in carica per piuÌ di due mandati consecutivi. Le adunanze degli Organi collegiali sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di paritaÌ, prevale il voto del Direttore.
Art.11 Gestione amministrativa e contabile
Il Centro ha autonomia gestionale e di spesa secondo quanto indicato all'art.41 dello statuto dell'Università.
Art. 12 Risorse ed autonomia del Centro
Il Centro è dotato di risorse finanziarie e materiali per il suo funzionamento garantite dai Dipartimenti di cui all'art. 1
Il Centro potrà disporre dei seguenti fondi:
- Stanziamento ordinario ed eventuali stanziamenti straordinari dei Dipartimenti di cui all'articolo 1
- Contributi di Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali
- Proventi di contratti e convenzioni relativi a servizi erogati all'utenza esterna dell'Ateneo. Le attività di ricerca, consulenza progettazione e formazione effettuate in virtù di contratti e convenzioni stipulate con Enti pubblici e privati sono svolte sulla base di un piano economico in cui vengono indicati i costi diretti ed indiretti sopportati dal Centro ad esse specificamente connessi. Nel piano deve essere previsto il ristoro di tali costi ed inoltre un versamento non in feriore al 10% del corrispettivo al netto dei costi al bilancio del Centro.
- Lasciti e donazioni
Art.13 Estinzione del centro
Il Centro si estingue:
- per espressa volontà dei due terzi dei membri del Consiglio
- per sopravvenuti gravi e persistenti impedimenti di funzionamento
- L'estinzione è decretata dal Rettore. In caso di estinzione il Direttore del Centro dovrà rimettere tempestivamente al Rettore il rendiconto della gestione e la situazione patrimoniale del Centro